Modifiche positive sulla Tassa di Stazionamento per Barche - Art.16 Decreto Salva Italia
Emendamento con le modifiche alla Tassa di Stazionamento per Barche:
Manovra "Salva Italia" dopo l'incontro di Martedi' 28 Febbraio e' passato l'emendamento che modifica sostanzialmente la tassa sulle Imbarcazioni, scatturito dalla collaborazione di alcune associazioni nautiche, alcune anche di rilievo come ASSONAT e UCINA che apporta modifiche all' Art 16 ed ai valori della tassazione su barche sopra i 10 metri:
LE MODIFICHE SOSTANZIALI:
1) Non si chiama piu' Tassa di Stazionamento ma Tassa di Possesso, la dovranno pagare indipendentemente dalla bandiera ed indipendentemente da dove si trovi qualsiasi imbarcazione immatricolata piu' lunga di 10 metri...
il cui possesso sia riconducibile ad un cittadino Italiano. La pagheranno quindi anche coloro le cui imbarcazioni NON sono ormeggiate in porti Italiani.
2) La tassa sara' annuale e non piu' giornaliera
3) Le barche nuove non pagheranno la tassa per il primo anno di vita
4) La tassa e' stata ridotta oltre il 50%
5) Le imbarcazioni intestate a societa' di Charter adibite a noleggio o locazione non pagheranno la tassa
6) Non pagheranno la tassa le societa' di leasing che ritirano l'imbarcazione per insolvenza del locatario
7) Non pagano la tassa gli stranieri che posseggono una barca anche se batte bandiera Italiana
La tassa viene calcolata annualmente secondo la lunghezza della barca, basando il calcolo secondo le norme sul foglio di Licenza di Navigazione o Certificato CE, sono previste riduzioni sulla tassa del 50% per tutte le barche a vela con motore ausiliario il cui rapporto tra' m.q. di vela e Kw motore sia maggiore o uguale a 0,5, sono previste ulteriori riduzioni per vetusta' dell' imbarcazione sia a vela che a motore dal 15% al 45%, un' ulteriore 50% per unita' fino a 12 metri per i possessori di tali unita' residenti sulle isole minori e laguna di Venezia che vengono usate come mezzo di locomozione.
NUOVA TASSA DI POSSESSO - PER UNITA' A VELA
LUNGHEZZA FT | BARCHE 1 / 5 ANNI | BARCHE 5 / 10 ANNI (-15%) | BARCHE 11 / 15 ANNI (-30%) | BARCHE + 15 ANNI (-45%) |
10,01 / 12 mt. | 400 | 340 | 280 | 220 |
12,01 / 14 mt. | 580 | 493 | 406 | 319 |
14,01 / 17 mt. | 870 | 740 | 609 | 479 |
17,01 / 20 mt. | 1.300 | 1.105 | 910 | 715 |
20,01 / 24 mt. | 2.200 | 1.870 | 1.540 | 1.210 |
24,01 / 34 mt. | 3.900 | 3.315 | 2.730 | 2.145 |
34,01 / 44 mt. | 6.250 | 5.313 | 4.375 | 3.438 |
44,01 / 54 mt. | 8.000 | 6.800 | 5.600 | 4.400 |
54,01 / 64 mt. | 10.750 | 9.131 | 7.525 | 5.913 |
OLTRE 64 mt. | 12.500 | 10.625 | 8.750 | 6.875 |
NUOVA TASSA DI POSSESSO - PER UNITA' A MOTORE
LUNGHEZZA FT | BARCHE 1 / 5 ANNI | BARCHE 5 / 10 ANNI (-15%) | BARCHE 11 / 15 ANNI (-30%) | BARCHE + 15 ANNI (-45%) |
10,01 / 12 mt. | 800 | 680 | 560 | 440 |
12,01 / 14 mt. | 1.160 | 986 | 812 | 638 |
14,01 / 17 mt. | 1.740 | 1.479 | 1.218 | 957 |
17,01 / 20 mt. | 2.600 | 2.210 | 1.820 | 1.430 |
20,01 / 24 mt. | 4.400 | 3.740 | 3.080 | 2.420 |
24,01 / 34 mt. | 7.800 | 6.630 | 5.460 | 4.290 |
34,01 / 44 mt. | 12.500 | 10.625 | 8.750 | 6.875 |
44,01 / 54 mt. | 16.000 | 13.600 | 11.200 | 8.800 |
54,01 / 64 mt. | 21.500 | 18.275 | 15.050 | 11.825 |
OLTRE 64 mt. | 25.000 | 21.250 | 17.500 | 13.750 |
SONO ESENTI DAL PAGAMENTO:
- Tutte le Imbarcazioni di prima immatricolazione per il primo anno di vita
- Le imbarcazioni utilizzate per locazione e noleggio incluse quelle che rientrano secondo la legge n°172 dell' 8 Luglio 2003
- Le unita' con targa prova che si trovano in cantieri di costruzione, di manutenzione, e presso i rivenditori
- Le unita' utilizzate e/o ritirate da cantieri o dealer in attesa di essere vendute o di perfezionarne la vendita
- Le unita' si servizio come tender o di salvataggio che indichino il nome della barca di cui fanno parte
- Tutte le unita' di pronto soccorso o di assistenza sanitaria di enti e associazioni di volontariato
- Tutte le unita' ad uso di enti pubblici o dello Stato Italiano
Il Direttore dell' Agenzia delle Entrate e' colui che stabilisce i termini di pagamento e le modalita' della tassa di possesso, a cui verranno comunicati i dati identificativi delle unita' e le informazioni necessarie alle attivita' di controllo.
SANZIONI:
In caso di mancata adempienza o anche parziale o in caso di ritardo nel versamento dell' imposta, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie secondo l' importo dovuto fino al 200% o 300% di mora. Oltre alla contestazione del verbale, le autorita' di controllo trasmetteranno comunicazione all' Agenzia delle Entrate del territorio competente per tutti gli accertamenti del caso.
INTRODUZIONE DELL' AFFITTO OCCASIONALE alcune novita' che fanno piacere...
Portanno affittare occasionalmente ed a scopo di lucro la propria unita' gli armatori di imbarcazioni comprese tra' i 10 e i 18 metri di lunghezza senza doverle inserire nei registri delle barche commerciali, pagando una una tassa unica del 20% sui ricavi. In ogni caso l'incasso derivato dagli affitti occasionali non deve superare i 30.000,00 euro e non sara' detraibile alcun costo sostenuto dall' armatore.