Decreto Monti - Tassa di stazionamento per Imbarcazioni
Creato: Venerdì, 09 Dicembre 2011 18:14
Ultima modifica: Venerdì, 17 Luglio 2015 14:11
Scritto da Samuel D'Angelo
Ecco il Decreto Monti definitivo e firmato con il quale il nuovo Governo intende risanare i cont pubblici, nello specifico qui' sotto l'articolo che riguarda le auto, lo stazionamento delle imbarcazioni e gli aerei prvati, e' stata eliminata la detrazione per vetustà.
Cordialita'
Art. 16Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A
partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque
chilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali,
navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al
pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle
misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela
con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a
quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione
dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in
un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da
enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata
secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di
pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2
affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal
comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di
carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di
ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in
mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di
constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte
sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite
entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della
tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice
della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di
corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario,
acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di
revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel
caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale
data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello
in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo
stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi
equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di
linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI,
capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in
esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale
paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli
aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
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